E’ Possibile rinunciare alla proprietà: indicazioni e chiarimenti dalla “sentenza D’agosto” della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Supponiamo che col supporto dei Tuoi Avvocato e Notaio di fiducia Tu voglia rinunciare alla proprietà di un immobile (fabbricato o terreno) ad esempio:

  • Privo di valore economico
  • Gravato da vincoli territoriali (ambientali, paesaggistici, urbanistici etc.)
  • Diruto o collabente (cioè che sta cadendo in pezzi, contesto tipico dei nostri centri storici)

Così procedendo, ipotizziamo che tuttavia l’Agenzia del Demanio od altre Amministrazioni dello Stato, invece, si oppongano chiedendo la nullità di questo atto di rinuncia “stante il vincolo di pericolosità gravante su tali beni attuativo del vigente Piano [….]” o per altre e diverse simili motivazioni.

Negli ultimi anni, la prassi di stipulare atti di rinuncia su immobili considerati “non utili” o “diseconomici” era, sì, diffusa ma penalizzata dalla giurisprudenza altalenante dei Tribunali Italiani, dunque non garantiva certezza della circolazione di tali beni immobiliari e dei rapporti giuridici che vi derivavano.

Finalmente la Suprema Corte, Sezioni Unite Civili, con la Sentenza del n. 23093 dell’11 agosto 2025 prende una netta posizione su tale dibattutissima questione e con una delle sentenze più importanti degli ultimi anni, ammette l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale […], la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., […], producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene”.

Questo “ponte” sottolineato tra le due importantissime norme del codice civile, si unisce con tutti gli altri principi richiamati, tra i quali il rimando costituzionale sulla tutela e funzione sociale della proprietà, all’art. 42, c. 2 ed interessanti richiami poi alle cosiddette fattispecie di “abbandono liberatorio” secondo gli art. 882 del Codice Civile etc. etc.

Coerentemente col nostro sistema giuridico di diritto immobiliare, sarà fondamentale che tale disposizione vada “manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, […..]”.

Questa Decisione rappresenta da oggi un punto fermo per notai, avvocati e operatori del settore immobiliare: se anche Tu vuoi finalmente rinunciare ad un immobile che causa più preoccupazioni che soddisfazioni e ti comporta più spese che frutti, contattaci e parliamone insieme!

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